Hotel Brufani – ore 12.00. All’interno di una Sala Priori gremita si è svolto lo workshop dedicato al riutilizzo dei contenuti digitali. Dopo una breve presentazione di Ziccardi, professore di informatica giuridica che si occupa da anni di problemi connessi all’hacking, ha preso la parola il relatore Giacomo Jori, avvocato e docente universitario all’Università di Milano. Focus dell’incontro sono state le norme che regolano le pratiche di riutilizzo e modifica dei contenuti digitali: come e quando è consentito condividere contenuti creati da terzi? I contenuti digitali sono smaterializzati, privi di un supporto fisico e per questo semplici da modificare e diffondere. Questo crea un contrasto fra le possibilità offerte dalla tecnologia e i limiti legali entro i quali si ha il diritto di agire.
Come sottolinea Jori, di deve prestare attenzione tanto al contenuto di terzi quanto al proprio: se è vietato modificare o riprodurre opere altrui senza autorizzazione, può essere altrettanto controverso condividere una propria creazione. I diritti d’autore sulla propria opera possono essere ceduti a soggetti terzi in maniera consapevole – come nel caso di un giornalista che pubblichi all’interno di una testata – o inconsapevole, ad esempio postando un contenuto online: questo, relativamente alle condizioni contrattuali previste, prevede la cessione di alcuni diritti di sfruttamento commerciale alla piattaforma nella quale si pubblica. Se oggi i principali social network non prevedono un trasferimento in via esclusiva di diritti ma solo un diritto di ridiffusione del contenuto, questo non esclude che successivamente possano cambiare le condizioni di utilizzo.
Per quanto riguarda le opere altrui, è vietato distribuire qualsiasi contenuto prodotto originariamente da terzi, o modificarlo apportando un contributo – riducendolo, integrandolo, o addirittura realizzando un’opera derivata come nel caso dei mashup. Il tema più controverso è quello del copyright, ovvero l’insieme di diritti di sfruttamento di un’opera, detti “di proprietà intellettuale”. Come si acquisiscono i diritti di sfruttamento economico? Nel sistema giuridico italiano la creazione di un’opera comporta automaticamente l’acquisizione di tutti i diritti d’autore secondo la formula “all rights reserved”. La registrazione presso la SIAE è soltanto una formalità con valore probatorio: serve a stabilire la data d’iniziato del diritto d’autore su quell’opera – necessaria in caso di contestazione.
Nell’universo online tutti i contenuti sono protetti da copyright. Nel caso in cui non si disponga dell’autorizzazione o delle condizioni per chiederla, è preferibile non riutilizzare il contenuto. Il permesso si ottiene tramite una licenza che, a parte il caso delle creative commons, deve essere chiesta al proprietario indicando dettagliatamente quali diritti si intendono acquisire.
Esistono alcune eccezioni, ovvero casi di fair use, in cui non è necessario chiedere un permesso: si può riprodurre un articolo d’attualità – il più recente possibile – a finalità esclusivamente informativa o di interesse pubblico e citando sempre la fonte. Il contenuto, inoltre, non deve essere alterato e va riprodotto nella sua integralità (art. 65 della legge sul diritto d’autore). L’articolo 70, invece, stabilisce che il riutilizzo delle opere è autorizzato nei casi di finalità di ricerca e insegnamento, oppure finalità di critica – come nel caso di blog che trattano di cinema.
Si è inoltre discusso dell’attribuzione di paternità dell’opera nell’era dell’user-generated content. Grandi testate come CNN, BBC e The Guardian, pur avendo chiesto l’autorizzazione alla riproduzione, distribuiscono contenuti creati dagli utenti senza mai citare la fonte originale. Infine, nel particolare caso della curatela, cioè quando gli utenti stessi diventano editor selezionando contenuti altrui e creando un’opera derivata a partire dagli stessi, è possibile rivendicare un diritto di “curatela”, ovvero il diritto d’autore sulla selezione effettuata.
Silvia Mazzieri
@SilviaMazzieri